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Richiedenti asilo e rifugiati

I richiedenti asilo sono persone che hanno subito persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, di subire una persecuzione individuale a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un certo gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. Essi possono richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. 

Chi è il richiedente protezione internazionale (richiedente asilo)?
Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

Chi è il rifugiato?
Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che "(...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(...)".
Questa definizione viene enunciata dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.

Chi è il titolore di protezione sussidiaria?
La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare - pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007. 

Chi è il titolare di protezione umanitaria?
Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998). 

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