Dove effettuare la richiesta
La domanda può essere compilata online sul portale del Ministero degli Affari Esteri, ma va presentata di persona all'ufficio consolare.
La verifica dell'obbligo di visto va effettuata sul portale del Ministero Affari Esteri.
Nel caso di invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, è necessario presentare anche la lettera di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.
Per dimostrare il possesso di adeguati mezzi finanziari di sostentamento, laddove il cittadino straniero non disponga di mezzi propri, l’invitante può effettuare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore dell’invitato.
Con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa.
Eliminato l’obbligo di richiesta del permesso di soggiorno
Dal giugno 2007 gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per visite, studio, turismo o affari non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall’ingresso.