I Servizi dello Sportello
Informazioni Utili
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
Requisiti per il ricongiungimento
1. La disponibilità di un alloggio idoneo
Dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale da cui risulti che l'alloggioè conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.
2. La disponibilità di un reddito sufficiente
Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
3. La copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne
SE il genitore è ultrasessantacinquenne occorre dimostrare di disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.
Richiesta del visto e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
L’iter per consentire l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere è il seguente:
COESIONE FAMILIARE con cittadino non comunitario
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza.
COESIONE FAMILIARE con cittadino italiano entro il II grado o con cittadino comunitario
Se si convive con un parente italiano entro il II grado, o con un cittadino comunitario si può richiedere la coesione familiare: tra i vari documenti da portare alla Questura serve una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano/comunitario e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela.
NOVITA' LEGISLATIVE
A partire dal 17 agosto 2017 - ai sensi della legge 46 del 13/04/2017, che ha modificato l’articolo 29 del decreto legislativo 286/98 - diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini extracomunitari. Infatti la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere inviata in modalità informatica.