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Ricongiungimento e coesione familiare

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti per il ricongiungimento

1. La disponibilità di un alloggio idoneo

Dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale da cui risulti che l'alloggioè conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.

2. La disponibilità di un reddito sufficiente

Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

3. La copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne

SE il genitore è ultrasessantacinquenne occorre dimostrare di disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale  ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

Richiesta del visto e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

L’iter per consentire l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere è il seguente:

  • la domanda di "nulla osta" al ricongiungimento familiare deve essere presentata attraverso il sistema telematico. (www.interno.it)
  • se sussistono tutti i requisiti, si rilascia il "nulla osta", che deve essere spedito al familiare da ricongiungere;
  • il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso l'autorità consolare italiana nel proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento; contestualmente alla presentazione del nulla osta rilasciato dalla Prefettura dovrà esibire la documentazione attestante i requisiti di parentela, salute, ecc;
  • ottenuto il visto d’ingresso, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, il familiare ricongiunto dovrà richiedere alla Prefettura un appuntamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari: dovrà pertanto seguire l’iter postale della compilazione dei moduli e provvedere personalmente ad inoltrare la domanda presso l’ufficio postale. 
  • il figlio minore ricongiunto è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento del 14° anno di età gli viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età può essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
  • Contro tutti i provvedimenti negativi emanati dall’Autorità amministrativa in materia di ricongiungimento familiare, è possibile ricorrere al Tribunale civile.

COESIONE FAMILIARE con cittadino non comunitario

La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza.

COESIONE FAMILIARE con cittadino italiano entro il II grado o con cittadino comunitario

Se si convive con un parente italiano entro il II grado, o con un cittadino comunitario si può richiedere la coesione familiare: tra i vari documenti da portare alla Questura serve una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano/comunitario e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela.

NOVITA' LEGISLATIVE

A partire dal 17 agosto 2017 - ai sensi della legge 46 del 13/04/2017, che ha modificato l’articolo 29 del decreto legislativo 286/98 - diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini extracomunitari. Infatti la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere inviata in modalità informatica.

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