Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Cittadinanza italiana

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Il termine CITTADINANZA indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status , denominato civitatis , al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis , cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli , se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Il Trattato di Maastricht stabilisce che è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Residenza dalla nascita

Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il 19° anno di età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile.

Residenza

  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino di Paese dell' Unione Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e). ATTENZIONE : coloro che hanno il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari possono chiedere la cittadinanza solo dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia;
  • cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Matrimonio

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Attenzione : Il coniuge può essere cittadino italiano dalla nascita oppure cittadino italiano perché ha acquisito la cittadinanza italiana (la data di acquisizione della cittadinanza è quella del giorno successivo alla prestazione del GIURAMENTO davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza). Quindi lo straniero può effettuare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 - per matrimonio - dopo 2 anni (1 anno in presenza di figli comuni) dal giorno successivo al giuramento del coniuge, avendo altresì 2 anni (o 1 anno in presenza di figli) di residenza legale e di matrimonio.

 Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.


Discendenza di cittadini italiani

Il cittadino straniero discendente fino al IV grado di italiani emigrati all'estero, con cittadinanza italiana, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana

La richiesta si presenta all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.

 

AGGIORNAMENTI


OTTOBRE 2014

  • Dal 21 ottobre 2014 le comunicazione con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, potranno avvenire tramite gli indirizzi P.E.C. in allegato

 

Dal 18 maggio 2015 la richiesta di cittadinanza italiana potrà essere presentata online. Dal 18 giugno le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica.

 

 Dal 4/12/2018 occorre dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello B1.

Occorre attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR e dal MAE. In alternativa apposita certificazione attestante il livello B1 rilasciata da Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma tre, Societa' Dante Alighieri, oppure da istituzioni ed enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suddetti enti certificatori. Se il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico i richiedenti dovranno autocertificare il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.  E' esentato chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma dovranno produrre gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validita'.

22 OTTOBRE 2020 

Secondo il Decreto legge 130/2020 Il termine di definizione dei procedimenti aventi ad oggetto la richiesta di cittadinanza italiana, portato con il primo Decreto Sicurezza a 48 mesi, viene ridotto a 36 mesi: il nuovo termine, che è espressamente qualificato come "termine massimo" e che decorre dalla presentazione della domanda, sarà applicabile solo alle richieste di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge contenente la modifica normativa

21-02-2024 Attivazione di una nuova casella di posta elettronica certificata (pec) dedicata agli utenti interessati al procedimento di concessione della cittadinanza italiana.

Si informano gli interessati al procedimento di concessione e acquisto della cittadinanza italiana che, da lunedì 26 febbraio 2024, sarà possibile scrivere una mail oppure una pec all'indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza.

Un gruppo di consulenti specializzati analizzerà le comunicazioni e risponderà tempestivamente.

Se l'interessato ha una domanda in corso è necessario indicare  nell'oggetto della mail o della pec il numero della domanda  (K10/...... o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo ( id token)  e la provincia di residenza. ( esempio "k10/...... Bergamo")

Se l'interessato non ha una domanda in corso è necessario indicare nell'oggetto della mail o della pec la dicitura "richiesta informazioni" ed aggiungere la provincia di residenza ( esempio "richiesta Roma")


Tags: -