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04 giugno 2024 Conversione in lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale

06-06-2024   

l Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di  Stato, ha diffuso, il 29 maggio scorso, una circolare interpretativa – la n. 0049449 – nella quale vengono chiarite le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’Avvocatura Generale, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:

-        È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in  vigore della modifica normativa);

-        È in corso di validità;

-        Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura  attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

 Circolare del  29 maggio 2024 

 

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