I Servizi dello Sportello
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19-09-2024
SETTEMBRE 2024
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3314 del 2 settembre 2024, ha confermato che per i permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti prima dell’entrata in vigore del D.L. 30/2023 (cd. “ Decreto Cutro”) ma decisi e rilasciati dopo tale data vige ancora la disciplina previgente e quindi tali permessi, alla scadenza, sono convertibili per lavoro. Il Consiglio di Stato ha, infatti, sottolineato che una diversa interpretazione violerebbe il principio di uguaglianza, poiché il momento del rilascio del permesso di soggiorno dipende soltanto dai tempi di evasione delle pratiche da parte della Pubblica Amministrazione e non dal singolo richiedente.
Consiglio di Stato 2 settembre 2024
GIUGNO 2024
l Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di Stato, ha diffuso, il 29 maggio scorso, una circolare interpretativa – la n. 0049449 – nella quale vengono chiarite le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’Avvocatura Generale, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:
- È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);
- È in corso di validità;
- Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.
Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.
- Circolare del 29 maggio 2024