Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

DECRETO FLUSSI

02-02-2023   

È stato pubblicato il 26 gennaio scorso sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022, riguardante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2022.
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (articolo 1 del dPCM).
Nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3 del decreto).

La quota di 38.705 è così ripartita:
1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 4 – comma 1 del dPCM)
2. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2 è consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4 – comma 2 del dPCM)
3. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti (articolo 3 – comma 1, lettera a del dPCM):

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3 – comma 1, lettera b del dPCM):

Nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 4 – comma 3 del dPCM) di:
a) 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Sono inoltre ammessi in Italia per l’anno 2022, per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota di cui al comma 1 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (articolo 3 – comma 1, lettera a del dPCM).

Verifica Centri per l'Impiego
Il decreto prevede che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego. La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

Presentazione delle istanze
A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it  . Il sistema è disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del dPCM , dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.
Per le categorie dei lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal dPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID.
Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it  è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente.

Decreto flussi in Gazzetta Ufficiale 

Circolare del 30 gennaio 2023 - Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2022 

Nota verifica Centri per l'Impiego 

Tags: -