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25-11-2020
Nelle prossime settimane potrebbero iniziare a scadere i primi permessi di soggiorno temporanei richiesti ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.L n. 34/2020. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno, quindi, fornito con una circolare congiunta del 23 novembre scorso taluni chiarimenti sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con particolare riferimento all'attestazione che deve essere richiesta dall'Ispettorato territoriale in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il quadro normativo
L'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, ha previsto un canale di emersione ad hoc riservato agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Tale canale di emersione, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 103 poteva essere attivato dal cittadino straniero a condizione che:
In presenza di tali condizioni la norma prevedeva la possibilità di richiedere alla questura, tramite gli uffici postali, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
Le domande presentate attraverso tale canale sono state quasi 13.000.
La norma ha previsto che entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero possa depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita domande per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. A tal fine occorre esibire un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa sempre nell'ambito dei settori di attività cui è stata vincolata la regolarizzazione.
L'art. I 2, comma 9, del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020, ha previsto, inoltre, che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata a cura dello straniero l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa .
Modalità di rilascio dell'attestazione
La nuova circolare chiarisce che la richiesta per ottenere tale attestazione deve essere inviata via mail dallo straniero all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali .
Alla domanda, lo straniero deve allegare:
- copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura o, in alternativa, ove
quest'ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura "EMERS.2020";
- contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).
Ai fini del rilascio dell'attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione prodotta, rispetto ai settori per i quali è consentita la conversione.
Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall'Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.
L'attestazione firmata digitalmente, protocollata e recante numero progressivo di rilascio, verrà inviata all'indirizzo mail da cui proviene la richiesta.
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