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Test di lingua italiana per permessi di soggiorno di lungo periodo

 

I cittadini immigrati che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere un test di conoscenza della lingua italiana,.

Chi non deve sostenere il test?

  • avere un' età inferiore ai 14 anni
  • dimostrare attestati o titoli rilasciati da enti riconosciuti che certifichino la conoscenza della lingua ad un livello non inferiore al livello A2
  • possesso di titoli di studio o professionali acquisiti in Italia (diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, corsi universitari, master)
  •  certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica italiana in cui sia dichiarato che lo straniero è affetto da grave limitazione all'apprendimento linguistico derivanti dall'età, handicap o patologie.

Chi deve superare il test?
Il test deve essere superato dai cittadini non comunitari che, in possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità rilasciato in Italia e dei requisiti di reddito, intendono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE. Deve essere sostenuto anche dai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno CE. 

Che conoscenza dell'italiano corrisponde al livello A2?
Se si conosce l'italiano almeno ad un livello A2 si sono acquisite le seguenti abilità:

Ascolto: Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
Lettura: Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.
Interazione: Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 
Produzione orale: Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più recente. 
Produzione scritta: Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.

 La domanda di svolgimento del test deve essere inoltrata per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio, collegandosi al sito http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.

IL PROCEDIMENTO IN SINTESI - ESITI DEL TEST

L'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema informatico del Ministero dell'interno e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni. Se l'esito del test è negativo, lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta telematica. Se l'esito del test è positivo, lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Come si svolge il test?
Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione e si svolge con modalità informatiche.
A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, con identico contenuto, criteri di valutazione e limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche.
Il risultato della prova e' comunicato al cittadino straniero ed e' inserito dalla Prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, la prova può essere ripetuta ripresentando domanda. 

La prova viene considerata superata se il candidato ottiene un risultato positivo almeno nell’80% del punteggio complessivo delle prove.

                                                                     NUOVE REGOLE dall'11 febbraio 2014

  Il Ministero dell’Interno ha introdotto infatti nuove regole dopo aver riscontrato un aumento delle prenotazioni ai test sproporzionato rispetto al numero di persone che hanno maturato i requisiti per la carta di soggiorno. Il problema è che, aumentando le prenotazioni, crescono anche le spese sostenute per organizzare le sessioni, ad esempio per pagare le sale multimediali dove si svolgono.

Perché questo aumento? Perché lo stesso cittadino straniero si prenota più volte. Molti, alla data fissata per lo svolgimento del test, non si presentano(capita con il 30% dei convocati), oppure, quando si presentano, vengono bocciati. In entrambi i casi, prenotano subito un nuovo test, facendo lievitare numero e costi delle sessioni.

Il Viminale adesso corre ai ripari. Innanzitutto, visto che frequentemente gli immigrati non si presentano al test perché la prefettura non riesce a rintracciarli per la convocazione, nella scheda di prenotazione è diventato obbligatoria l’indicazione dell’email, “un ulteriore strumento di comunicazione con l’utente”, si legge in una circolare.

Inoltre, a partire dall’11 febbraio, in caso di assenza ingiustificata il giorno del test, l’interessato dovrà aspettare almeno 90 giorni per prenotarsi di nuovo. Le uniche assenze giustificate saranno quelle per motivi di salute, per le quali bisognerà presentare un certificato del medico di base o del medico della Asl.

Anche in caso di bocciatura ci si potrà prenotare a un nuovo test solo dopo 90 giorni. “Ciò per consentire allo straniero, nei tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana” spiega il ministero dell’interno.

Sia in caso di assenza ingiustificata, sia in caso di bocciatura, chi ha già presentato la domanda per la carta di soggiorno la vedrà respinta. Il Viminale quindi consiglia di presentare la domanda “solo dopo aver verificato, attraverso la sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno” in Italia.

Scarica la circolare del Ministero dell’Interno


 

Allegato Brochure_test_italiano (673,37 KB)

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