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Accordo di integrazione

È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali

L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.

Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.

Il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in vigore dal
10 marzo 2012.Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizionedell’accordo. 
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di
età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la Questura. Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture o altre sedi concordate.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 17

Il modello dell'accordo

Crediti riconoscibili

Crediti decurtabili

Carta dei valori e della cittadinanza (plurilingue)

                                                                DA MARZO 2014 PRIME VERIFICHE

Il 10 marzo 2014 scadrà il biennio di durata dei primi accordi di integrazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore della normativa. Sarà compito dello Sportello unico per l’immigrazione avviare la procedura di verifica circa l’adempimento degli accordi sottoscritti. Con la circolare 824 del 10 febbraio 2014, il ministero dell’Interno ha fornito una serie di indicazioni operative agli Sportelli unici immigrazione per la verifica. Nella circolare si sottolinea che la verifica non deve avvenire nei casi di sottoscrittori dell’Accordo di integrazione in possesso di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per famigliare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché nei casi di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Riguardo, invece, gli accordi da verificare, lo Sportello deve comunicare allo straniero un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo l’avvio della fase di verifica, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti e, nei caso di figli minori in Italia, la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.

SEDICI SONO I CREDITI INIZIALI

- Se a un mese dal termine del biennio sono stati raggiunti i 30 crediti, l'accordo viene considerato adempiuto.

- Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti.

- se sono pari o inferiori a zero, scatta l'espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.
Sono esonerati coloro che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L’Accordo, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con la legge 94 del 2009.

Links correlati:
La circolare del 10 febbraio 2014
La nota del portale Integrazione
L’accordo di integrazione

 

 MARZO 2015

 DAL 10 MARZO  2015 gli studenti iscritti ad un corso universitario saranno esonerati sia dalla partecipazione alle sessioni di formazione civica sia dai successivi test di accertamento della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (Circolare del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2015, n. 1326).

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